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| QUANDO E’ CORRETTO L’USO DEL TERMINE “LATTICE” |
| (Riferimento
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 7 dicembre
2001 n. 782684)
Per tutelare i diritti e gli interessi di produttori, rivenditori
e acquirenti finali il Ministero delle Attività Produttive ha diramato
a fine 2001 una Circolare per definire il “corretto utilizzo del
termine lattice sui materassi e sui mobili imbottiti”: è
interessante richiamarne i punti essenziali. Intanto la definizione: il
lattice naturale è solo quello prodotto per “dispersione
di polisoprene generato dall’hevea”, e cioè quello
contenuto nella corteccia delle piante della famiglia delle Euforbiacee,
provenienti dalla foresta amazzonica e dalle Guaiane ma coltivate anche
in Malesia e Indonesia. Il lattice sintetico invece è ottenuto
per “dispersione di polimeri sintetici, derivati, per esempio, dallo
stirene-butadiene”. La schiuma di lattice invece è “ottenuta
per coagulazione e vulcanizzazione di un’emulsione di lattice sintetico
e/o naturale, mischiata con aria”, mentre l’agglomerato di
fiocchi di lattice-polietere “è il prodotto ricostituito
partendo da residui di lattice e polietere”. Quest’ultimo
punto è molto importante, perché “il prodotto ricostituito
non può in alcun caso essere indicato semplicemente come lattice”.
Attenzione dunque alle mistificazioni. Per quanto riguarda le denominazioni,
interamente o 100% di lattice possono dirsi “i materassi che hanno
un’anima unicamente di lattice di almeno 10 centimetri di spessore”,
mentre se l’anima include almeno l’85% di lattice di origine
naturale “l’indicazione supplementare origine naturale è
la sola autorizzata”. Inoltre “La denominazione materasso
lattice, la composizione del materasso e la sua eventuale reversibilità
devono figurare sul materasso in modo permanente e con caratteri di uguale
grandezza.” Se le caratteristiche descritte non sono rispettate,
“la denominazione deve fare riferimento sia al componente presente
in maggior quantità nell’anima del materasso, sia utilizzare
l’indicazione materasso composito”. Con la possibilità
però di aggiungere la denominazione “Superficie di contatto
in lattice”. In ogni caso, l’etichetta che descrive la composizione
del prodotto deve indicare chiaramente la natura dei componenti dell’anima,
dell’imbottitura e del traliccio del materasso. Infine due precisazioni:
“i nomi dei prodotti e delle marche non possono essere associati
al termine lattice” e “le tolleranze applicabili alle dimensioni
indicate sono quelle riportate nella norma UNI/EN 1334/1998, pari a +
10 mm.” |
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